Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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5 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 1925 al 16 dicembre 2009. 309 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioni, al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; pero' nei corpi sanitario e veterinario l'aliquota che puo' essere riservata all'avanzamento a scelta e' di un terzo.
tolto: Per ottenere l'avanzamento ad anzianita' i capitani devono aver superato esperimenti da stabilirsi con decreto Reale (eccettuati i capitani che hanno compiuto con esito favorevole i corsi della scuola di guerra) e devono, altresi', per carattere, capacita' professionale, qualita' militari e cultura, dare sicuro affidamento di saper esercitare in modo assolutamente distinto le funzioni del grado superiore.
tolto: Per ottenere l'avanzamento a scelta, i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Reale, i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma, come per l'avanzamento ad anzianita'.
tolto: Possono concorrere all'esperimento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di 1° grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. Inoltre gli aspiranti dovranno aver tenuto lodevolmente il comando di un reparto della propria arma, per due anni, se di stato maggiore o del genio, e per tre anni, se di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente). Gli idonei saranno in ciascun anno promossi per ordine di anzianita' nel limite dei posti riservati in ogni ruolo alle promozioni a scelta; quelli che risultassero in eccedenza saranno, a mano a mano, promossi in seguito, in concorrenza con quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi.
tolto: I capitani medici o veterinari potranno presentarsi all'esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.
tolto: I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria, entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore, che avvengono in tale ruolo, saranno promossi a scelta secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art9 · fonte del testo
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