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[1]Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto e' devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

[2]Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffizi di posta, tanto interni che esteri indicati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, o che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascun piroscafo sara' provveduto a cura dei concessionari, ai quali faranno carico anche le riparazioni, e che dovra' essere consegnata unitamente agli effetti, agli uffizi postali dei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari o dei loro agenti, sara' punita a norma di dette leggi.

[3]I comandanti dei piroscafi su qualunque linea esercitata dai concessionari saranno obbligati ad aprire le suaccennate cassette mobili d'impostazione, per estrarne le corrispondenze e formare i dispacci postali, attenendosi a tutte le disposizioni che saranno emanate dal Ministero della marina di accordo con quello delle poste e dei telegrafi.

[4]I detti comandanti saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali.

[5]Potra' richiedersi ai concessionari che sieno tenute esposte, nelle agenzie cassette mobili d'impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti dei piroscafi.

[6]Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi, stampati a cura del Ministero delle poste e telegrafi, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

[7]I concessionari pero' potranno trasportare gratuitamente sulle linee da essi esercitate e con esenzione delle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'amministrazione dalle linee stesse nonche' quelli relativi al servizio cumulativo.

[8]Tuttavia il Ministero delle poste in caso di sospetto di frode, avra' la facolta' di richiedere l'apertura della corrispondenza, per verificare se il contenuto della medesima si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

[9]I concessionari senza il consenso del Governo non potranno sulle linee sovvenzionate trasportare effetti fra i porti esteri per conto di un altro Stato.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art14 · fonte del testo