Art. 4 (Allegato D)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 147 parole tolte, 24 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il ministro della marina potra', udito il Comitato pei servizi marittimi, sopprimere e attuare provvisoriamente o definitivamente approdi e far eseguire viaggi straordinari. In casi di eccezionali gravita' ed urgenza il ministro potra' disporre senz' altro in via provvisoria.
tolto: Nel caso di attuazione di approdi la sovvenzione sara' variata in proporzione all'aumento della percorrenza e degli oneri del nuovo approdo.
tolto: In caso di soppressione definitiva di approdi, se questa avviene d'accordo coi concessionari, la sovvenzione sara' ridotta in rapporto alla minore percorrenza ed alla diminuzione degli oneri derivanti dall'approdo stesso. In caso diverso la sovvenzione rimarra' invariata.
tolto: L'attuazione di approdi non dovra' pero' costituire un aumento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale.
tolto: Nel caso di viaggi straordinari che possano essere eseguiti col materiale assegnato alle rispettive linee, saranno rimborsate ai concessionari le spese vive di esercizio.
tolto: Le distanze nautiche saranno determinate dal Ministero della marina.aggiunto: Allegato D-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art4 · fonte del testo