Che porta disposizioni sui servizi marittimi sovvenzionati
Art. 15 (Allegato D)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I concessionari saranno responsabili, salvo il caso di forma maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite, manomissioni o avarie degli effetti, e dovranno tener questa rilevata dall'indennita' che dovesse rifondere ai terzi.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
