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[1]I piroscafi che i concessionari dovranno costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati devono essere costruiti nei cantieri italiani.

[2]I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri nei due casi seguenti:

[3]1° quando i cantieri nazionali di prim'ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri esteri di prim'ordine, esclusi il prezzo massimo ed il minimo;

[4]2° quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un congruo limite di tempo.

[5]I concessionari avranno pero' diritto di ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta per la costruzione di un quarto del tonnellaggio occorrente pei servizi, sempreche' i cantieri nazionali non offrano gli stessi prezzi dei cantieri esteri.

[6]Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sorgessero divergenze, queste saranno risolute inappellabilmente dal ministro della marina.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art16 · fonte del testo