Art. 17 (Allegato D)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 70 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Alle linee postali e coloniali, eccettuate quelle indicate coi numeri 3 e 5 del gruppo I (Tirreno superiore) devono, entro il primo triennio di esercizio, essere adibiti piroscafi di nuova costruzione.
tolto: Agli effetti del disposto del precedente comma del presente articolo sono considerati di nuova costruzione i piroscafi costruiti nel periodo di durata della convenzione di cui alla lettera a dell'articolo 2 della legge del 13 giugno 1910, n. 306.aggiunto: Allegato D-art. 17 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art17 · fonte del testo