Art. 4 (Allegato D)
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[1]Il ministro della marina potra', udito il Comitato pei servizi marittimi, sopprimere e attuare provvisoriamente o definitivamente approdi e far eseguire viaggi straordinari. In casi di eccezionali gravita' ed urgenza il ministro potra' disporre senz' altro in via provvisoria.
[2]Nel caso di attuazione di approdi la sovvenzione sara' variata in proporzione all'aumento della percorrenza e degli oneri del nuovo approdo.
[3]In caso di soppressione definitiva di approdi, se questa avviene d'accordo coi concessionari, la sovvenzione sara' ridotta in rapporto alla minore percorrenza ed alla diminuzione degli oneri derivanti dall'approdo stesso. In caso diverso la sovvenzione rimarra' invariata.
[4]L'attuazione di approdi non dovra' pero' costituire un aumento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale.
[5]Nel caso di viaggi straordinari che possano essere eseguiti col materiale assegnato alle rispettive linee, saranno rimborsate ai concessionari le spese vive di esercizio.
[6]Le distanze nautiche saranno determinate dal Ministero della marina.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
