Art. 21 (Allegato D)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 67 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Alla scadenza del presente contratto lo Stato si obbliga di far rilevare al nuovo od ai nuovi concessionari dei servizi marittimi contemplati dal presente capitolato, ed i concessionari hanno l'obbligo di cedere, tutti i piroscafi applicati ai servizi sovvenzionati che non superino il quindicesimo anno di eta' dalla data del varo.
tolto: Il prezzo del rilievo sara' determinato con le norme indicate nell'ultimo comma del precedente art. 20.aggiunto: Allegato D-art. 21 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art21 · fonte del testo