Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' riservata facolta' al Governo, sentito il Comitato pei servizi marittimi ed il Consiglio dei ministri, di chiedere una riduzione di tariffe per agevolare l'esportazione dei prodotti nazionali o per sviluppare il commercio di determinate Provincie. Siffatta riduzione avra' la durata di un anno e potra' essere prorogata di anno in anno.

[2]Il minor introito che derivasse ai concessionari da questo provvedimento sara' compensato dallo Stato nel limite, che sara' stabilito dal Comitato predetto uditi i concessionari, non superiore al 50 per cento.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art44 · fonte del testo