Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 140 parole tolte, 24 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe e' esercitata dall'Ispettorato dei servizi marittimi; esso vigilera' che i concessionari non accordino sulla stessa linea ribassi a vantaggio od a danno di singoli porti e di singoli speditori.

tolto: Le tariffe stabilite potranno essere rivedute e modificate dal Comitato pei servizi marittimi sentiti i concessionari; in nessun caso pei traffici di cui al 1° comma dell'art. 39 potranno elevarsi le tariffe oltre i limiti delle tabelle A, B, C e D inserite nell'articolo stesso.

tolto: Le variazioni alle tariffe dovranno essere rese pubbliche quindici giorni prima che vadano in vigore.

tolto: Al Comitato pei servizi marittimi spettera' la definizione delle eventuali contestazioni fra i concessionari e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati.

tolto: Le decisioni del Comitato medesimo non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui all'art. 90 e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.aggiunto: Allegato D-art. 45 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art45 · fonte del testo