Art. 45 (Allegato D)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 140 parole tolte, 24 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe e' esercitata dall'Ispettorato dei servizi marittimi; esso vigilera' che i concessionari non accordino sulla stessa linea ribassi a vantaggio od a danno di singoli porti e di singoli speditori.
tolto: Le tariffe stabilite potranno essere rivedute e modificate dal Comitato pei servizi marittimi sentiti i concessionari; in nessun caso pei traffici di cui al 1° comma dell'art. 39 potranno elevarsi le tariffe oltre i limiti delle tabelle A, B, C e D inserite nell'articolo stesso.
tolto: Le variazioni alle tariffe dovranno essere rese pubbliche quindici giorni prima che vadano in vigore.
tolto: Al Comitato pei servizi marittimi spettera' la definizione delle eventuali contestazioni fra i concessionari e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati.
tolto: Le decisioni del Comitato medesimo non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui all'art. 90 e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.aggiunto: Allegato D-art. 45 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art45 · fonte del testo