Art. 46 (Allegato D)
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[1]Le condizioni della polizza generale e della polizza speciale pel trasporto dei valori approvate con decreto del ministro della marina in data 10 novembre 1911 per le linee sovvenzionate esercitate dalla Societa' Puglia saranno estese, salvo i necessari adattamenti da concordarsi fra il Comitato pei servizi marittimi ed i concessionari, anche ai trasporti di merci, bestiame e valori sulle linee contemplate dal presente capitolato.
[2]Il Comitato pei servizi marittimi potra', tuttavia, procedere alla revisione di dette polizze di carico quando ritenesse necessario di modificarne talune condizioni in armonia con le leggi e le consuetudini.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
