Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 119 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I concessionari dovranno trasportare sulle linee internazionali marinai naufraghi o cittadini indigenti o sudditi indigenti delle colonie italiane in numero non superiore a 10 (in terza classe) per ogni viaggio, dietro il compenso di L. 3 (vitto compreso) per ogni giorno di navigazione e diL. 1 se trattisi di fanciulli da 3 a 12 anni e gratuitamente i bambini di eta' inferiore ai 3 anni.

tolto: Il Ministero degli affari esteri rimborsera' le somme dovute per questo titolo ai concessionari. Andranno pero' a carico del bilancio della marina le spese di rimpatrio degli individui gia' appartenenti agli equipaggi di navi mercantili naufragate.

tolto: Le richieste per tali viaggi saranno fatte dal Ministero degli affari esteri e all'estero dai RR. consoli.aggiunto: Allegato D-art. 50 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art50 · fonte del testo