Art. 50 (Allegato D)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 119 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I concessionari dovranno trasportare sulle linee internazionali marinai naufraghi o cittadini indigenti o sudditi indigenti delle colonie italiane in numero non superiore a 10 (in terza classe) per ogni viaggio, dietro il compenso di L. 3 (vitto compreso) per ogni giorno di navigazione e diL. 1 se trattisi di fanciulli da 3 a 12 anni e gratuitamente i bambini di eta' inferiore ai 3 anni.
tolto: Il Ministero degli affari esteri rimborsera' le somme dovute per questo titolo ai concessionari. Andranno pero' a carico del bilancio della marina le spese di rimpatrio degli individui gia' appartenenti agli equipaggi di navi mercantili naufragate.
tolto: Le richieste per tali viaggi saranno fatte dal Ministero degli affari esteri e all'estero dai RR. consoli.aggiunto: Allegato D-art. 50 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art50 · fonte del testo