Art. 53 (Allegato D)
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[1]Pei trasporti di passeggieri, bagagli e merci a destinazione degli scali esteri regolarmente toccati dalle linee di cui al presente capitolato, e, ove sia possibile, anche pei trasporti in senso inverso, e' fatto obbligo ai concessionari dl attuare, previ accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo ferroviario-marittimo, possibilmente mediante unico contratto di trasporto, e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulle basi delle tariffe proprie a ciascuna amministrazione. Uguale obbligo e' fatto ai concessionari in riguardo ai trasporti passeggieri, bagagli e merci fra il continente e le isole.
[2]Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sara' fatto a cura degli esercenti le linee marittime, verso quel compenso medio, unico per tutti i transiti, che per ogni tonnellata di merce, qualunque sia la natura della merce stessa, verra' determinato dal Ministero della marina, udito il Comitato per i servizi marittimi e tenuto conto delle spese locali.
[3]E' fatto obbligo inoltre ai concessionari di accettare le nuove tariffe e condizioni relative al servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna approvate con R. decreto 27 marzo 1910, n. 211, e mandate in vigore il 28 luglio 1910 con decreto Ministeriale 19 luglio dello stesso anno, n. 4639, rinunciando al rimborso da parte del Governo della differenza fra gli antichi prezzi pel trasporto dei viaggiatori e le quote risultanti a favore del percorso marittimo dall'applicazione della nuova tariffa.
[4]I concessionari saranno ancora tenuti ad attuare il servizio cumulativo per i passeggieri, bagagli e merci con gli altri concessionari dei servizi marittimi sovvenzionati, e, possibilmente, con altre imprese italiane di navigazione marittima e fluviale e imprese di navigazione estere che esercitano linee per localita' non toccate dai piroscafi italiani sovvenzionati.
[5]Le norme e condizioni pei trasporti in servizio cumulativo fra i concessionari delle linee di cui al presente capitolato e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Comitato pei servizi marittimi.
[6]I concessionari avranno l'obbligo di costruire, quando sia possibile, nei porti di transito appositi capannoni per le operazioni di servizio cumulativo.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
