Che porta disposizioni sui servizi marittimi sovvenzionati
Art. 6 (Allegato D)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Perche' si possa controllare la regolarita' dei viaggi, i comandanti dei piroscafi sono obbligati di consegnare al commissario del Governo negli scali e con le modalita' stabilite dal regolamento, un estratto del giornale di bordo indicante le circostanze occorse nel viaggio.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
