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[1]Il Comitato pei servizi marittimi da' parere:
[2]1° sulle proposte di modificazione, ampliamento o riduzione di servizi;
[3]2º sulle proposte di istituzione di nuove linee;
[4]3° sui reclami e sulle controversie la cui risoluzione spetta al ministro della marina e in generale sulle questioni attinenti ai servizi marittimi sovvenzionati ed alla marina libera che gli vengono sottoposte dal ministro.
[5]A norma dei capitolati, il Comitato determina la classificazione delle merci, i prezzi e tutte le condizioni dei trasporti, le modalita' dei servizi di concentramento e cumulativi e definisce le controversie che potessero sorgere su tali materie e le altre contemplate dai capitolati predetti.
[6]Le decisioni del Comitato relative alle controversie tra i concessionari e gli speditori, caricatori, destinatari o altri interessati non pregiudicheranno l'azione giudiziale delle parti.
[7]Il Comitato delibera a maggioranza di voti: per la validita' delle sue deliberazioni occorre l'intervento alle adunanze di almeno sei membri.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 24 novembre 1916
