Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 novembre 1916 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Comitato pei servizi marittimi da' parere:
[2]1° sulle proposte di modificazione, ampliamento o riduzione di servizi;
[3]2º sulle proposte di istituzione di nuove linee;
[4]3° sui reclami e sulle controversie la cui risoluzione spetta al ministro della marina e in generale sulle questioni attinenti ai servizi marittimi sovvenzionati ed alla marina libera che gli vengono sottoposte dal ministro.
[5]A norma dei capitolati, il Comitato determina la classificazione delle merci, i prezzi e tutte le condizioni dei trasporti, le modalita' dei servizi di concentramento e cumulativi e definisce le controversie che potessero sorgere su tali materie e le altre contemplate dai capitolati predetti.
[6]Le decisioni del Comitato relative alle controversie tra i concessionari e gli speditori, caricatori, destinatari o altri interessati non pregiudicheranno l'azione giudiziale delle parti.
[7]Il Comitato delibera a maggioranza di voti: per la validita' delle sue deliberazioni occorre l'intervento alle adunanze di almeno sei membri.
[8]4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1454
4Il Decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1454 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Tutte le attribuzioni che, in materia di servizi marittimi sovvenzionati, erano gia' assegnate dagli articoli 10 e 11 della legge 30 giugno 1912, n. 685, e dai capitolati annessi alla legge stessa e dalle altre disposizioni vigenti sullo stesso argomento, al Comitato dei servizi marittimi, sono devolute al Consiglio superiore della marina mercantile".
Testo in vigore dal 24 novembre 1916 al 16 dicembre 2009
