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[1]Il Comitato pei servizi marittimi dovra' sentire, prima di prendere le proprie deliberazioni, i rappresentanti dell'assuntore o degli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati e le altre parti interessate. Se costoro, debitamente invitati, non si presentino, il Comitato deliberera' ugualmente.

[2]Con decreto Reale saranno determinate le indennita' da corrispondersi ai membri del Comitato che intervengono alle adunanze, e il compenso per l'opera prestata dal segretario o dai segretari.

[3]Sono abrogati gli articoli 27, 28 e 29 della legge 5 aprile 1908, n. 111, e l'art. 11 della legge 13 giugno 1910, n. 306.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 24 novembre 1916

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~art11 · fonte del testo