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[1]Il Comitato pei servizi marittimi dovra' sentire, prima di prendere le proprie deliberazioni, i rappresentanti dell'assuntore o degli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati e le altre parti interessate. Se costoro, debitamente invitati, non si presentino, il Comitato deliberera' ugualmente.
[2]Con decreto Reale saranno determinate le indennita' da corrispondersi ai membri del Comitato che intervengono alle adunanze, e il compenso per l'opera prestata dal segretario o dai segretari.
[3]Sono abrogati gli articoli 27, 28 e 29 della legge 5 aprile 1908, n. 111, e l'art. 11 della legge 13 giugno 1910, n. 306.
[4]4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1454
4Il Decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1454 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Tutte le attribuzioni che, in materia di servizi marittimi sovvenzionati, erano gia' assegnate dagli articoli 10 e 11 della legge 30 giugno 1912, n. 685, e dai capitolati annessi alla legge stessa e dalle altre disposizioni vigenti sullo stesso argomento, al Comitato dei servizi marittimi, sono devolute al Consiglio superiore della marina mercantile".
Testo in vigore dal 24 novembre 1916 al 16 dicembre 2009
