Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo, in relazione all'art. 77, primo comma del capitolato A pei servizi marittimi delle isole minori formante parte della legge 13 giugno 1910, n. 306, potra' autorizzare la Societa' siciliana di navigazione a cedere i servizi delle linee 3 e 4 per le isole Eolie ad altro concessionario alle stesse condizioni contemplate dal suddetto capitolato A e dalla convenzione stipulata il 23 aprile 1910 fra il Governo e la Societa' predetta.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Leonardi-Cattolica - Tedesco - Facta - Nitti - Calissano - Sacchi.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
