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[1]Il Governo, in relazione all'art. 77, primo comma del capitolato A pei servizi marittimi delle isole minori formante parte della legge 13 giugno 1910, n. 306, potra' autorizzare la Societa' siciliana di navigazione a cedere i servizi delle linee 3 e 4 per le isole Eolie ad altro concessionario alle stesse condizioni contemplate dal suddetto capitolato A e dalla convenzione stipulata il 23 aprile 1910 fra il Governo e la Societa' predetta.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1912.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Giolitti - Leonardi-Cattolica - Tedesco - Facta - Nitti - Calissano - Sacchi.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~art18 · fonte del testo