Art. 18 (Allegato D)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 99 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Alle linee commerciali ed alle linee coloniali distinte dai numeri 3 e 5 del gruppo I (Tirreno superiore) potranno essere adibiti piroscafi che all'inizio dei servizi abbiano un'eta' non superiore ai 20 anni, purche' siano giudicati idonei ai servizi ai quali sono destinati dalla Commissione di visita di cui all'art. 27.
tolto: Questi piroscafi devono essere iscritti alla prima classe del «Registro nazionale italiano» o di altro registro di classificazione nazionale le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali, con obbligo di mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto.aggiunto: Allegato D-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art18 · fonte del testo