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[1]Della sovvenzione dovuta dallo Stato potra' dagli assuntori essere vincolata presso la Cassa depositi e prestiti, la parte necessaria a garentire il servizio di obbligazioni che gli assuntori stessi vogliano emettere anche agli effetti ed ai sensi dell'art. 171, secondo comma, del Codice di commercio.

[2]Le modalita' di questo vincolo saranno stabilite con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro di concerto col ministro della marina.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 7 gennaio 1913

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~art8 · fonte del testo