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[1]Della sovvenzione dovuta dallo Stato potra' dagli assuntori essere vincolata presso la Cassa depositi e prestiti, la parte necessaria a garentire il servizio di obbligazioni che gli assuntori stessi vogliano emettere anche agli effetti ed ai sensi dell'art. 171, secondo comma, del Codice di commercio.
[2]Le modalita' di questo vincolo saranno stabilite con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro di concerto col ministro della marina.
[3]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1912, n. 1316
1La L. 22 dicembre 1912, n. 1316 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Gli assuntori che si volessero valere della facolta' di emettere titoli di obbligazione a norma degli articoli 7 della legge 30 giugno 1912, n. 685, e 6 di quella in pari data, n. 686, oltre al vincolo della sovvenzione di che negli articoli 8 della prima di esse e 7 della seconda, che sara' per essi obbligatorio, dovranno assoggettare a vincolo di pegno, per garanzia dello Stato e dei possessori di obbligazioni per la valuta complessiva della emissione, tutti i loro piroscafi a mano a mano che saranno costruiti od acquistati ed interamente liberati dal privilegio del venditore, di cui al n. 12 dell'art. 675 del codice di commercio".
Testo in vigore dal 7 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009
