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[1]((Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 12 sono inflitte dal comandante della Regia accademia navale; le punizioni di cui ai numeri 3 e 4 dal Ministro per la marina; tutte le altre punizioni pure dal Ministro per la marina previo parere della Commissione di disciplina, di cui all'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, alla quale, in tal caso, viene aggregato, come membro, un professore designato dal Collegio dei professori della Regia accademia navale.
[2]Per la punizione di cui al n. 7 deve richiedersi anche il parere della Commissione istituita in base al disposto dell'art. 183 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70)).
Testo in vigore dal 1 giugno 1924 al 16 dicembre 2009
