Art. 12 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Art. 12 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1924 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per tutte le mancanze ai doveri di ufficio, che non siano tali da compromettere l'onore e la dignita' dell'insegnante e non costituiscano grave insubordinazione si applicano, secondo i casi, le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo.
tolto: Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonimento si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sospensione di cui al n. 4 del precedente articolo.
tolto: Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarita' di condotta e per i fatti che compromettano l'onore e la dignita' si applicano, secondo la gravita' dei casi e delle circostanze, le altre punizioni disciplinari.aggiunto: Art. 12 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-23;637~art12bis · fonte del testo