Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 74 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli aumenti di stipendio di cui all'art. 7, oltre all'essere dati per compiuto quinquennio, nei periodi stabiliti dall'articolo stesso, possono essere concessi per merito distinto a insegnanti che si trovino ancora a distanza di meno di due anni dalla scadenza di detti periodi.
tolto: Non possono concedersi due aumenti consecutivi di stipendio per merito distinto.
tolto: Per gli insegnanti che hanno avuto per merito l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio successivo decorre dalla data dell'aumento medesimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-23;637~art9 · fonte del testo