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[1]Gli aumenti di stipendio di cui all'art. 7, oltre all'essere dati per compiuto quinquennio, nei periodi stabiliti dall'articolo stesso, possono essere concessi per merito distinto a insegnanti che si trovino ancora a distanza di meno di due anni dalla scadenza di detti periodi.

[2]Non possono concedersi due aumenti consecutivi di stipendio per merito distinto.

[3]Per gli insegnanti che hanno avuto per merito l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio successivo decorre dalla data dell'aumento medesimo.

Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-23;637~art9 · fonte del testo