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[1]Alla prima parte dell'articolo 13 della legge e' sostituita la seguente:
[2]((«Le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 2 agosto 1897 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1909»)).
Testo in vigore dal 22 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
