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[1]Al primo, secondo, terzo, capoverso dell'articolo 21 della legge sono sostituiti i seguenti:
[2]Per l'esecuzione di tali opere e' assegnata la somma complessiva di L. 11,750,000, cosi' divisa:
[3]Per opere di correzione dei corsi d'acqua L. 6,800,000
[4]Per bonificazioni » » » » 3,550,000
[5]Per rimboschimenti » » » » 1,400,000
[6]---------- Totale L. 11,750,000 ----------
[7]«Per le opere di irrigazione lo Stato corrispondera', secondo le disposizioni del successivo articolo 28, e per 40 anni, un canone annuale non superiore a L. 200,000.
[8]«La tabella allegata e' invariabile per quanto riguarda la somma complessiva ed il limite massimo dell'annualita' per l'irrigazione quarantennale assegnato a ciascun bacino idrografico. A norma dei bisogni e delle circostanze, che si presenteranno all'atto pratico, le somme, economizzate nelle opere di un bacino idrografico, potranno essere impegnate in opere della stessa natura da eseguirsi in altro bacino della medesima provincia».
Testo in vigore dal 21 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
