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[1]All'articolo 8 della legge e' sostituito il seguente:
[2]«E' instituita la Cassa ademprivile che costituisce un Ente morale. - Ad essa sono devoluti il ricavato dei canoni enfiteutici ed il prezzo dei riscatti.
[3]«La Cassa consta di due Sezioni autonome con sede nelle due citta' di Cagliari e di Sassari.
[4]«La Cassa ha per iscopo:
[5]«1.° di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine ademprivile, di cui agli articoli 6 e 7 della legge;
[6]«2.° di fare anticipazioni in denaro o in natura:
- a)ai Monti frumentari nummari;
- b)agli enfiteuti, di cui all'articolo 6, e alle Societa' cooperative riconosciute, che abbiano intrapreso il dissodamento dei terreni incolti, purche' le anticipazioni servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di gruppi di case o di stalle razionali nei terreni suscettibili di colture intensive, ovvero a rimboschimenti o ad acquisti di strumenti da lavoro, di materie prime, ed in genere di scorte, all'unione od alla chiusura dei terreni. Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costo.
[7]«Sulle, somme che la Cassa somministrera' agli Enti ed ai privati investiti delle enfiteusi, sara' corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni saranno ammortizzabili, secondo la natura di esse, in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualita' costanti comprensivo del capitale e dell'interesse scalare».
Testo in vigore dal 21 agosto 1902 al 22 agosto 1907
