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[1]All'articolo 8 della legge e' sostituito il seguente:

[2]((La Cassa ademprivile istituita nelle provincie di Cagliari e Sassari tiene luogo e compie anche gli uffici delle Casse provinciali di credito agrario create con la legge 15 luglio 1906, n. 383.

[3]Ciascuna Cassa ademprivile costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:

[4]1° di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine ademprivile di cui negli articoli 2 e 4;

[5]2° di fare anticipazioni in denaro e in natura ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari per gli scopi e con le norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento;

[6]3° di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui nell'art. 4, e alle Societa' cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie od affini, purche' le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile o d'irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisti di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, alla unione o alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, compitando gli oggetti a prezzo di costo;

[7]4° di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali, non che per il nuovo impianto e per la ricostituzione a vitigni americani di vigneti distrutti dalla filossera e appartenenti a piccoli proprietari, come pure per l'innesto di olivastri. Qualora i fondi siano esuberanti potranno farsi anticipazioni per l'impianto di oliveti, mandorleti e frutteti. Le anticipazioni pei primi due oggetti saranno fatte a misura che procederanno i lavori di costruzione, ne' potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, sotto la sua responsabilita', con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

[8]Tutte le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 29 marzo 1906, n. 100.

[9]Sulle somme che la Cassa somministrera' agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sara' corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualita' costanti, comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.

[10]I prestiti per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali saranno concessi alla ragione del 2.50 per cento.

[11]La differenza fra questo interesse e l'interesse normale del 4 per cento sara' rimborsata alla Cassa dallo Stato.

[12]Sara' all'uopo stanziata la somma occorrente nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

[13]Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo, produrra' la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a 2 anni)).

Testo in vigore dal 22 agosto 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1907

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1902 al 22 agosto 1907. 98 parole tolte, 376 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: «E' instituita la Cassa ademprivile che costituisce un Ente morale. - Ad essa sono devoluti il ricavato dei canoni enfiteutici ed il prezzo dei riscatti.

tolto: «La Cassa consta di due Sezioni autonome con sede nelle due citta'aggiunto: La Cassa ademprivile istituita nelle provincie di Cagliari e tolto: di Sassari aggiunto: Sassari tiene luogo e compie anche gli uffici delle Casse provinciali di credito agrario create con la legge 15 luglio 1906, n. 383.

tolto: «La Cassa ha per iscopoaggiunto: Ciascuna Cassa ademprivile costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:

tolto: «1.°aggiunto: 1° di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine adempriviletolto: , di cui agli articoli 6 e 7 della legge aggiunto: di cui negli articoli 2 e 4;

tolto: «2.°aggiunto: 2° di fare anticipazioni in denaro tolto: o in natura:

tolto: a) aggiunto: e in natura ai Monti frumentari tolto: nummari aggiunto: e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari per gli scopi e con le norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento;

tolto: b)aggiunto: 3° di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui tolto: all'articolo 6 aggiunto: nell'art. 4, e alle Societa' cooperative aggiunto: agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso tolto: il dissodamento dei terreni incolti aggiunto: industrie agrarie od affini, purche' le anticipazioni aggiunto: stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di gruppi di case tolto: oaggiunto: , di stalle razionali tolto: nei terreni suscettibili di colture intensiveaggiunto: , di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile o d'irrigazione, ovvero a tolto: rimboschimenti o aggiunto: piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisti di tolto: strumenti da aggiunto: bestiame, di strumenti di lavoro, di materie primetolto: , ed in genere aggiunto: e in generale di scorte, tolto: all'unione od alla chiusura dei terreni aggiunto: alla unione o alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, tolto: computando gli oggetti al aggiunto: compitando gli oggetti a prezzo di costotolto: .aggiunto: ;

aggiunto: 4° di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali, non che per il nuovo impianto e per la ricostituzione a vitigni americani di vigneti distrutti dalla filossera e appartenenti a piccoli proprietari, come pure per l'innesto di olivastri. Qualora i fondi siano esuberanti potranno farsi anticipazioni per l'impianto di oliveti, mandorleti e frutteti. Le anticipazioni pei primi due oggetti saranno fatte a misura che procederanno i lavori di costruzione, ne' potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, sotto la sua responsabilita', con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: «Sulle,aggiunto: Tutte le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 29 marzo 1906, n. 100.

aggiunto: Sulle somme che la Cassa somministrera' agli tolto: Enti ed aggiunto: enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sara' corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni tolto: saranno ammortizzabili, secondo la natura di esse, aggiunto: saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualita' costanti tolto: comprensivoaggiunto: , comprensive del capitale e dell'interesse tolto: scalare»aggiunto: , nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.

aggiunto: I prestiti per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali saranno concessi alla ragione del 2.50 per cento.

aggiunto: La differenza fra questo interesse e l'interesse normale del 4 per cento sara' rimborsata alla Cassa dallo Stato.

aggiunto: Sara' all'uopo stanziata la somma occorrente nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

aggiunto: Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo, produrra' la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a 2 anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1902-07-28;342~art5 · fonte del testo

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