Il termine indicato dall'art. 4 della legge del 17 luglio 1910, n. 578, prorogato a tutto il 31 luglio 1914, in forza dell'art. 1° della legge 8 giugno 1913, n. 617, e' ulteriormente prorogato a tutto il 31 luglio 1917. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1258, convertito con modificazioni dalla L. 12 ottobre 1920, n. 1715, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al presente articolo viene prorogato a tutto il 31 luglio 1930.
Testo vigente dal 11 gennaio 1921
