Il termine indicato dall'art. 4 della legge del 17 luglio 1910, n. 578, prorogato a tutto il 31 luglio 1914, in forza dell'art. 1° della legge 8 giugno 1913, n. 617, e' ulteriormente prorogato a tutto il 31 luglio 1917. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1258, convertito con modificazioni dalla L. 12 ottobre 1920, n. 1715, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al presente articolo viene prorogato a tutto il 31 luglio 1930.

Testo vigente dal 11 gennaio 1921

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 1921

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 1914 al 11 gennaio 1921.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1258, convertito con modificazioni dalla L. 12 ottobre 1920, n. 1715, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al presente articolo viene prorogato a tutto il 31 luglio 1930.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-19;1111~art1 · fonte del testo