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Il termine indicato dalla legge 26 giugno 1919, numero 1005, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, e' prorogato sino a che gli stati medesimi siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1919; ed e' altresi' prorogata, fino a tale data, l'autorizzazione a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.

Testo in vigore dal 28 luglio 1919 al 14 gennaio 1920

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1919-07-27;1255~art1 · fonte del testo