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[1]Il termine indicato dalla legge 26 giugno 1919, numero 1005, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, e' prorogato sino a che gli stati medesimi siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1919; ed e' altresi' prorogata, fino a tale data, l'autorizzazione a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1919, n. 2428
1La L. 29 dicembre 1919, n. 2428 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine indicato dalla legge 27 luglio 1919, n. 1255, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-1920, e' prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge, e non oltre il 31 marzo 1920".
Testo in vigore dal 14 gennaio 1920 al 16 dicembre 2009
