Art. 2
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[1]Tale spesa sara' stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e ripartita come appresso:
[2]lire 1,400,000 a carico dell'esercizio 1922-23; » 1,500,000 » » 1923-24; » 1,500,000 » » 1924-25; » 2,000,000 » » 1925-26; » 2,000,000 » » 1926-27.
[3]Al pagamento del concorso dello Stato si potra' provvedere, durante gli esercizi finanziari suindicati, anche ratealmente, in relazione all'avanzamento dei lavori.
Testo in vigore dal 27 aprile 1921 al 7 settembre 1921
