Art. 2
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[1]((Tale spesa sara' stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e ripartita come appresso:
[2]L. 1.400.000 a carico dell'esercizio 1921-922
[3]» 1 500.000 » » 1922-923
[4]» 1.500.000 » » 1923-924
[5]» 2.000.000 » » 1924-925
[6]» 2.000.000 » » 1925-926
[7]Al pagamento del concorso dello Stato si potra' provvedere, durante gli esercizi finanziari suindicati, anche ratealmente, in relazione all'avanzamento dei lavori)).
Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
