Art. 4
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[1]Alla valutazione delle indennita' riguardanti espropriazioni rese necessarie dall'esecuzione delle opere suddette e di quelle altre che, entro tre anni dalla ultimazione della linea navigabile conformemente al progetto approvato, si renderanno necessarie o utili alle sedi di scali per presunto maggior movimento commerciale e alla creazione di magazzini e di futuri impianti commerciali e industriali, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della citta' di Napoli.
[2]Per tutti gli altri criteri riguardanti le suindicate espropriazioni si applicheranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[3]Il concessionario potra' immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sara' approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici determinera' pure la somma che, in via provvisoria, dovra' depositarsi per la indennita' di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possono competere.
[4]Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.
[5]Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione dell'opera, sara' approvata con lo stesso procedimento.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 14 aprile 1921.
[8]VITTORIO EMANUELE.
[9]Peano - Bonomi.
[10]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 27 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
