Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli assistenti procedono nel ruolo da L. 1200 aL. 2000 per aumenti quadriennali di L. Non avranno diritto agli aumenti quadriennali gli assistenti che, a parere d'una commissione, che sara' stabilita dal regolamento di cui all'art. 23 della presente legge, non abbiano dato prova di idoneita', diligenza e buona condotta.
tolto: Il periodo per il raggiungimento dell'aumento e' in tale caso prorogato di sei mesi finche' la predetta commissione non esprima al riguardo parere favorevole.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-06;648~art10 · fonte del testo