Art. 10
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[1]Gli assistenti procedono nel ruolo da L. 1200 a L. 2000 per aumenti quadriennali di L. Non avranno diritto agli aumenti quadriennali gli assistenti che, a parere d'una commissione, che sara' stabilita dal regolamento di cui all'art. 23 della presente legge, non abbiano dato prova di idoneita', diligenza e buona condotta.
[2]Il periodo per il raggiungimento dell'aumento e' in tale caso prorogato di sei mesi finche' la predetta commissione non esprima al riguardo parere favorevole.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
