Art. 11
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[1]Nella prima costituzione del personale di ragioneria saranno osservate le norme seguenti:
[2]I posti di ragioniere capo sono conferiti, in seguito a domanda, a scelta del ministro, ad ufficiali superiori del Corpo di commissariato militare marittimo ovvero ai funzionari della carriera amministrativa o di ragioneria dell'Amministrazione centrale della marina con stipendio non inferiore a L. 4000, con le modalita' che saranno stabilite dal ministro stesso.
[3]I posti di primo ragioniere sono conferiti, in seguito a domanda, a contabili o sottocontabili di 1ª classe che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, possano considerarsi ottimi sotto tutti i riguardi. Essi dovranno assoggettarsi ad un esame d'idoneita' su programma che verra' stabilito con decreto ministeriale. Sono esonerati da questi esami coloro che posseggono i seguenti titoli di studio: laurea universitaria, licenza liceale, licenza d'Istituto tecnico od altri che saranno riconosciuti equipollenti e quelli che sostennero con esito favorevole gli esami di concorso per aiuto contabile banditi sui programmi in data 1° aprile 1890.
[4]La nomina avra' luogo al grado di primo ragioniere di 2ª classe in ordine di grado e di anzianita'. Qualora il numero dei prescelti fosse superiore a quello complessivo stabilito dal ruolo organico per il grado di primo ragioniere, coloro che non trovano posto nel grado stesso saranno nominati ragionieri di 1ª classe.
[5]I posti di ragioniere di 1ª classe e quelli di ragioniere di 2ª classe sono conferiti, in seguito a domanda, a sotto - contabili di 2ª classe che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, possano considerarsi ottimi sotto tutti i riguardi. Essi dovranno assoggettarsi ad in esame d'idoneita' su programma che verra' stabilito con decreto Ministeriale. Sono esonerati da questo esame coloro che posseggono alcuno dei titoli di sopra accennati e quelli che furono nominati sotto-contabili di 2ª classe in seguito a risultato degli esami di concorso di cui all'art. 6 della legge 5 luglio 1908, n. 365. La nomina al grado di ragioniere di 2ª classe avra' luogo in ordine di anzianita'.
[6]Qualora il numero dei prescelti fosse superiore a quello stabilito dall'organico, gli eccedenti saranno considerati temporaneamente fuori quadro nel grado di ragioniere di 2ª classe ed in sostituzione di altrettanti posti di ragioniere della classe inferiore che verranno lasciati vacanti.
[7]I posti di ragioniere di 3ª e 4ª classe che, tenuto conto della disposizione contenuta nel capoverso precedente, rimanessero disponibili, sono messi a concorso fra gli aiuto contabili con le norme e le modalita' che verranno stabilite dal ministro.
[8]Qualora dopo effettuati i concorsi suddetti i posti di ragioniere stabiliti per le varie classi dell'organico non venissero tutti coperti, il Ministero ha facolta' di nominarvi a propria scelta, ed in seguito a domanda, ufficiali subalterni del Commissariato militare marittimo, ovvero di bandire pubblici concorsi.
[9]Nei casi contemplati dal presente articolo sara' aggregato al Consiglio d'amministrazione, con voto deliberativo, il direttore capo della ragioneria del Ministero.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
