Art. 5
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[1]Il personale di ragioneria e' reclutato mediante concorso per esame in conformita' delle disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili.
[2]I gestori di magazzino e di cassa sono nominati mediante concorso per titoli, sentito il Consiglio di amministrazione, fra gli ufficiali ed impiegati della R. marina che contino almeno 15 anni di servizio effettivo, godano uno stipendio non inferiore a lire 4000 e prestino la prescritta cauzione.
[3]Il personale d'ordine e' reclutato mediante concorso per esame fra i sottufficiali della R. marina in servizio attivo, ed, in mancanza, tra giovani borghesi, in conformita' delle disposizioni contenuto nella legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 1 novembre 1924
