Art. 5
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[1]Il personale di ragioneria e' reclutato mediante concorso per esame in conformita' delle disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili.
[2]((I gestori di magazzino e di cassa sono nominati mediante concorso per titoli, sentito il Consiglio di amministrazione, fra gli ufficiali e funzionari civili della Regia marina che contino almeno 15 anni di servizio effettivo ed appartengano almeno al grado undecimo dell'ordinamento gerarchico)).
[3]Il personale d'ordine e' reclutato mediante concorso per esame fra i sottufficiali della R. marina in servizio attivo, ed, in mancanza, tra giovani borghesi, in conformita' delle disposizioni contenuto nella legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili.
Testo in vigore dal 1 novembre 1924 al 16 dicembre 2009
