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[1]Il Consiglio superiore dei telefoni si compone di 11 membri e cioe':
[2]di un consigliere di Stato, presidente;
[3]di un consigliere alla Corte dei conti, vice presidente;
[4]del direttore generale dei telefoni;
[5]di un ispettore superiore del corpo Reale del genio civile;
[6]di un sostituto avvocato generale erariale o vice avvocato erariale;
[7]di un ispettore generale del tesoro;
[8]di un ispettore generale della ragioneria dello Stato;
[9]di due funzionari superiori dell'Amministrazione, uno dei telegrafi e l'altro dei telefoni;
[10]di due professori di elettrotecnica.
[11]I membri del Consiglio superiore dei telefoni sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, sentito il Consiglio dei ministri. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.
[12]Il direttore generale dei telefoni, l'ispettore generale del tesoro, quello della ragioneria dello Stato e il sostituto avvocato erariale o vice avvocato erariale hanno facolta' di farsi rappresentare alle adunanze del Consiglio superiore in caso di assenza o di impedimento.
[13]Per la validita' delle adunanze del Consiglio superiore dei telefoni e' necessaria la presenza di almeno sei dei suoi componenti; in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
[14]Con decreto Reale, promosso dal ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, sentito il ministro del tesoro, sono stabilite le indennita' da corrispondersi ai componenti del Consiglio superiore dei telefoni.
Testo in vigore dal 10 aprile 1913 al 12 dicembre 1915
