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tolto: di due funzionari superiori dell'Amministrazione, uno dei telegrafi e l'altro dei telefoni;
tolto: di due professori di elettrotecnica.
tolto: I membri del Consiglio superiore dei telefoni sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, sentito il Consiglio dei ministri. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.
tolto: Il direttore generale dei telefoni, l'ispettore generale del tesoro, quello della ragioneria dello Stato e il sostituto avvocato erariale o vice avvocato erariale hanno facolta' di farsi rappresentare alle adunanze del Consiglio superiore in caso di assenza o di impedimento.
tolto: Per la validita' delle adunanze del Consiglio superiore dei telefoni e' necessaria la presenza di almeno sei dei suoi componenti; in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
tolto: Con decreto Reale, promosso dal ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, sentito il ministro del tesoro, sono stabilite le indennita' da corrispondersi ai componenti del Consiglio superiore dei telefoni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 18 NOVEMBRE 1915, N. 1653, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1917, N. 1072