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[1]E'istituito un fondo di scorta per l'azienda dei telefoni, formato con assegnazioni annue di bilancio nella misura del 2 per cento del prodotto lordo del servizio telefonico, risultante dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario.

[2]Le somme da assegnarsi al detto fondo saranno inscritte nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, e a cura del Ministero stesso, saranno versate al principio di esercizio al tesoro in uno speciale conto corrente a credito dell'azienda dei telefoni.

[3]Fino a concorrenza della somma costituente il fondo di scorta, l'azienda dei telefoni potra' disporne per i bisogni nuovi o maggiori dei previsti e per lavori o approvvigionamenti, a fronteggiare i quali non bastino gli stanziamenti di bilancio, e purche' i bisogni stessi si riferiscano a spese che non abbiano carattere di spese facoltative.

[4]I prelevamenti dal fondo di scorta saranno fatti con decreto reale, promossi dal ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, di concerto col ministro del tesoro, dopo sentito il Consiglio superiori dei telefoni.

[5]In questi decreti, da registrarsi alla Corte dei conti saranno indicati i capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni che vengono aumentati od aggiunti.

[6]I decreti di prelevamento sono inclusi secondo la data della loro emissione, rispettivamente nel progetto di legge per l'assestamento dell'esercizio in corso o nel rendiconto generale consuntivo dell'esercizio scaduto.

Testo in vigore dal 10 aprile 1913 al 20 giugno 1914

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-04-03;271~art5 · fonte del testo

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