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[1]E'istituito un fondo di scorta per l'azienda dei telefoni, formato con assegnazioni annue di bilancio nella misura del 2 per cento del prodotto lordo del servizio telefonico, risultante dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario.
[2]Le somme da assegnarsi al detto fondo saranno inscritte nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, e a cura del Ministero stesso, saranno versate al principio di esercizio al tesoro in uno speciale conto corrente a credito dell'azienda dei telefoni.
[3]Fino a concorrenza della somma costituente il fondo di scorta, l'azienda dei telefoni potra' disporne per i bisogni nuovi o maggiori dei previsti e per lavori o approvvigionamenti, a fronteggiare i quali non bastino gli stanziamenti di bilancio, e purche' i bisogni stessi si riferiscano a spese che non abbiano carattere di spese facoltative.
[4]I prelevamenti dal fondo di scorta saranno fatti con decreto reale, promossi dal ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, di concerto col ministro del tesoro, dopo sentito il Consiglio superiori dei telefoni.
[5]In questi decreti, da registrarsi alla Corte dei conti saranno indicati i capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni che vengono aumentati od aggiunti.
[6]I decreti di prelevamento sono inclusi nel rendiconto consuntivo dell'esercizio durante il quale i prelevamenti furono effettuati. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che sono abrogate le disposizioni concernenti l'assegnazione, nella parte passiva del bilancio dello Stato, delle speciali entrate previste dal presente articolo.
Testo in vigore dal 16 settembre 1916 al 16 dicembre 2009
