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[1]Pei contratti da stipularsi dall'azienda dei telefoni e' ammessa la licitazione privata ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione, previamente riconosciuto dal Consiglio superiore dei telefoni, consigli di non seguire la regola dei pubblici incanti.

[2]E' egualmente consentita, per lavori e approvvigionamenti di qualsiasi importo, la trattativa privata quando il Consiglio superiore dei telefoni riconosca che l'assoluta urgenza, o la natura del contratto o la necessita' di garantire la sicurezza o la continuita' del servizio pubblico, non permettono l'indugio delle gare.

Testo in vigore dal 10 aprile 1913 al 12 dicembre 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-04-03;271~art8 · fonte del testo

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