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[1]((E' applicabile all'azienda dei telefoni il disposto dell'art. 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511, con il quale si estendono a tutte le Amministrazioni dello Stato le disposizioni degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 della legge medesima.
[2]Oltre i casi contemplati da detti articoli, per i contratti da stipularsi dall'azienda dei telefoni e' ammessa la licitazione privata ogni qualvolta l'interesse della Amministrazione, previamente riconosciuto dal Consiglio di Stato, consigli di non seguire la regola dei pubblici incanti.
[3]E' egualmente consentita, per lavori e approvvigionamenti di qualsiasi importo, la trattativa privata quando il Consiglio di Stato riconosca che l'assoluta urgenza o la natura del contratto o la necessita' di garantire la sicurezza o la continuita' del servizio pubblico, non permettono l'indugio delle gare)).
Testo in vigore dal 12 dicembre 1915 al 16 dicembre 2009
