Art. 1
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[1]I canoni corrisposti ai concessionari di linee automobilistiche per il trasporto degli effetti postali, quando non si ragguaglino ad una quota superiore a lire 150 annue per ogni chilometro di lunghezza della linea, potranno, su proposta della Commissione speciale per la continuazione dei trasporti automobilistici essere, caso per caso, congruamente aumentati, ma in guisa che l'aumento non superi la somma di lire 100 a chilometro, e che la quota complessiva chilometrica non ecceda le lire 150.
[2]L'aumento stesso non sara' detratto dal sussidio chilometrico, e avra' vigore, finche', a giudizio della Commissione di cui al comma precedente, dureranno, per ogni singolo servizio, le condizioni eccezionali che lo hanno motivato.
Testo in vigore dal 21 ottobre 1920 al 2 gennaio 1940
