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[1]Alla maggiore spesa occorrente per l'applicazione della presente legge, si fara' fronte provvedendovi con decreto del ministro del tesoro ad apposito stanziamento di fondi sul bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, e con i fondi ancora disponibili sul capitolo 124-IX per l'esercizio 1919-920.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 5 ottobre 1920.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Pasqualino - Vassallo - Peano - Meda.

[6]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Testo in vigore dal 21 ottobre 1920 al 2 gennaio 1940

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urn:nir:stato:legge:1920-10-05;1459~art2 · fonte del testo