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[1]Lo stanziamento dei fondi occorrenti pei provvedimenti di cui agli articoli precedenti, verra' eseguito con decreto del ministro del tesoro.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 30 settembre 1920

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Pasqualino-Vassallo - Meda.

[6]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Testo in vigore dal 9 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1364~art10 · fonte del testo